L'"Agente Fisico" è a disposizione per fornire consulenza e preventivi per la effettuazione di Valutazioni del Rischio da Campi Elettromagnetici: contattateci liberamente e senza impegno!

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 

* per i Lavoratori:

 D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), Titolo VIII, Capo IV 

– D.Lgs. n. 159 del 1/8/2016 "Attuazione della Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)

[pubblicato in G.U. n.192 del 18/8/2016; entra in vigore il 2/9/2016; abroga la Direttiva 2004/40/CE rivedendo in senso meno restrittivo valori limite e di azione per la esposizione professionale e semplificando la procedura valutativa (cfr. gli approfondimenti di Glob-Tek 1 e 2); modifica il Titolo VIII, Capo IV, e l'Allegato XXXVI del DLgs.81/2008

– Norma CEI EN 50499:2009 "Procedura per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici"

 

Linee Guida:

– Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE a cura della Commissione Europea

* Guida per le PMI (ENG

* Volume 1: Guida pratica (ENG

* Volume 2: Studi di casi (ENG

– Documento "Valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici  emessi delle apparecchiature a radiofrequenza per uso estetico", di Andrea Bogi, Iole Pinto, Francesco Picciolo,  Nicola Stacchini. Rapporto P.A.F. 3/2018, agosto 2018

– Documento "Indicazioni operative sul D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII Capi I, II, III, IV, V - sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro", a cura del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL e ISS (Rev.03 13/02/2014)

– In caso di sorgenti fisse è generalmente necessario, nell'ambito della valutazione, procedere alla zonizzazione dell'area interessata, in base alle indicazioni della Norma CEI EN 50499

 

NOTA sul rischio derivante da utilizzo professionale di telefoni cellulari:

Una Sentenza del Tribunale di Ivrea (Giudice del lavoro Luca Fadda, 30/3/2017) invoca una connessione causale tra l’uso prolungato del cellulare e l'insorgenza di tumore al cervello. È la prima Sentenza di questo tipo emessa da un Tribunale di primo grado in Italia; in precedenza era andata nella stessa direzione la Cassazione (Sentenza n. 17438/2012). Nonostante la questione resti controversa, segnaliamo su questo tema gli strumenti seguenti:

http://www.neurinomi.info : piattaforma dello Studio legale D'Ambrosio dedicata a chi è affetto o lo è stato da neurinoma e ha fatto un uso consistente del cellulare nonché a chi cerca informazioni per cautelarsi dall’utilizzo del telefonino;

software MOVACELL sviluppato dal Gruppo Remark per valutare il rischio per i lavoratori che utilizzano cellulari aziendali.

 
 

* per l'Ambiente:

– Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

– D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti

– D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz

– D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche

– Decreto del Ministero dell’Ambiente 27 ottobre 2016 sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici
[Adotta tre fattori di riduzione: per pareti e coperture senza finestre o altre aperture simili in prossimità di impianti di trasmissione superiori a 400 Mhz fissa il limite a 6 decibel; per pareti e coperture senza finestre o simili in presenza di segnali inferiori ai 400 Mhz la soglia è di 3 decibel; a finestre aperte, indipendentemente dalla frequenza di funzionamento degli impianti; la soglia è pari a 0 decibel – in questo caso ed esclusivamente nelle situazioni di criticità legate alla progettazione e realizzazione di reti mobili, il gestore può utilizzare fattori di attenuazione diversi da zero, compresi comunque nell’intervallo tra 0 e 3 decibel solo ed esclusivamente attraverso una motivazione documentata.]

– Decreto del Ministero dell’Ambiente 7 dicembre 2016 Approvazione  delle  Linee  guida,  predisposte  dall'ISPRA  e  dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione  delle  pertinenze  esterne con dimensioni abitabili
[Linee Guida relative al DPCM 8/7/2003 ex D.L. n.179/2012 nel caso di permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere; aggiornate con periodicità semestrale con decreto del Ministro]