RIFERIMENTI NORMATIVI:
– D.P.C.M. 5/12/1997: "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
– Norma UNI 8199:2016 "Acustica in edilizia – Collaudo acustico di impianti a servizio di unità immobiliari – Linee guida contrattuali e modalità di misurazione all’interno degli ambienti serviti"
[definisce le linee guida contrattuali per la verifica dei livelli di pressione sonora, indotti da impianti tecnici e componenti tecnologici di impianto a funzionamento continuo e discontinuo, esclusivamente negli ambienti serviti dagli stessi. Descrive inoltre le procedure di misurazione del livello di pressione sonora e di caratterizzazione acustica degli ambienti serviti ai fini della verifica dei riferimenti contrattuali. I metodi di misura si applicano agli impianti a funzionamento continuo e/o discontinuo il cui ciclo operativo di riferimento è definito in sede contrattuale ovvero, in mancanza di questi riferimenti, è descritto nell’appendice B della UNI EN ISO 16032.]
– Norma UNI EN ISO 10052:2010 "Acustica - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea, del rumore da calpestio e della rumorosità degli impianti - Metodo di controllo"
* "...I valori ottenuti dal metodo indicato nella norma per l isolamento acustico e il rumore da calpestio sono espressi in banda di ottava e possono essere convertiti in indice di valutazione secondo la UNI EN ISO 717-1 e la UNI EN ISO 717-2. Per gli impianti, i valori ottenuti sono espressi direttamente in livelli di pressione sonora ponderati A e C."
– Norma UNI/TR 11175:2005 "Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale"
– Norma UNI 11296:2018 "Acustica in edilizia – Posa in opera di serramenti e altri componenti di facciata – Criteri finalizzati all’ottimizzazione dell’isolamento acustico di facciata dal rumore esterno"
– Norma UNI 11572:2015 "Acustica – Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate"
[Specifica due serie di metodi per la misurazione dell’isolamento al rumore aereo, rispettivamente di elementi di facciata e di intere facciate, denominati metodi degli elementi e metodi globali.
Ricalca la UNI EN ISO 140-5, che era stata erroneamente ritirata a seguito della pubblicazione della UNI EN ISO 16283-1, sanando il “temporaneo vuoto normativo”. Evidentemente la norma verrà ritirata appena verrà pubblicato il seguito della 16283.]
– Serie UNI EN 12354:2017 "Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti"
[per il calcolo previsionale dei parametri rilevanti nell'acustica degli interni]
- Parte 1 "Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti"
- Parte 2 "Isolamento acustico al calpestio tra ambienti"
- Parte 3 "Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea"
- Parte 4 "Trasmissione del rumore interno all'esterno"
- Parte 5 "Livelli sonori dovuti agli impianti tecnici"
- Parte 6 "Assorbimento acustico in ambienti chiusi"
– Norma UNI EN ISO 16032:2005 "Acustica - Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici in edifici - Metodo tecnico progettuale"
– Serie UNI EN ISO 16283: "Acustica - Misure in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio"
- Parte 1:2014 "Isolamento acustico per via aerea"
* sostituisce: UNI EN ISO 140-5:2000; UNI EN ISO 140-4:2000; UNI EN ISO 140-7:2000; UNI EN ISO 140-14:2004; UNI EN ISO 717-1
* per camere nell’intervallo da 10 m3 a 250 m3 nel campo di frequenza da 50 Hz a 5 000 Hz
Visual Guide: How to measure acoustic insulation : New ISO 16283-1 [PDF – source: NoiseLab]
* Discussione: UNI EN ISO 16283-1 e mancanza di V/7.5
- Parte 2:2018 "Isolamento dal rumore di calpestio"
* modificata nel 2018 nel punto 7.3.2 in modo che la scelta delle posizioni del microfono si applichi a qualsiasi sorgente di calpestio
* per camere nell’intervallo da 10 m3 a 250 m3 nel campo di frequenza da 50 Hz a 5 000 Hz
* Il documento descrive, oltre alle tecniche di misura per rilevare i parametri “tradizionali” con sorgente normalizzata di rumore da calpestio, anche una nuova procedura per determinare il descrittore livello massimo standardizzato di rumore impattivo (L’i,Fmax,V,T) utilizzando come sorgente una palla in gomma
- Parte 3:2016 "Isolamento acustico di facciata"
* per camere nell’intervallo da 10 m3 a 250 m3 nel campo di frequenza da 50 Hz a 5 000 Hz
* L’isolamento acustico per via aerea misurata è dipendente dalla frequenza e può essere convertito in un indice di valutazione per caratterizzare la prestazione acustica utilizzando la Parte 1
per la Classificazione acustica:
per interpretazioni:
– I requisiti acustici passivi sono applicabili solo:
* tra unità immobiliari diverse (no vani scala / parti comuni);
* a realizzazioni la cui concessione edilizia data posteriormente al 20/2/1998.
– La Circolare del Min. Ambiente del 1/9/1998 prot. n. 3632/SIAR/98 afferma che “il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 è sicuramente da applicare per gli edifici di nuova costruzione e per la ristrutturazione di edifici esistenti. Per ristrutturazione di edifici esistenti si intende il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici, il rifacimento delle facciate esterne, verniciatura esclusa”.
– La Circolare del Min. Ambiente del 9/3/1999 ha chiarito che i requisiti acustici passivi sono applicabili (a) agli edifici oggetto di nuova concessione edilizia (b) ai nuovi impianti tecnologici (c) alle ristrutturazioni totali di edifici esistenti.
– Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere n. 12/2014 ha confermato l'applicabilità dei requisiti acustici passivi degli edifici in caso di ristrutturazioni qualsivoglia di edifici esistenti, vale a dire nel caso di rifacimento anche parziale di impianti tecnologici di particolare rumorosità, quali quelli previsti per gli impianti di riscaldamento/condizionamento, o impianti per laboratori eccetera, mentre non vanno seguite le prescrizioni del D.P.C.M. 5/12/1997 nel caso di semplice tinteggiatura e restauro parziale delle pareti e/o intonaci. Esso ha anche precisato l'interpretazione da adottare nel caso di edifici ad uso promiscuo. [Scarica il parere dal sito Omniacustica]
Lo stesso Consiglio ha ribadito il concetto in un parere espresso per la Università degli Studi di Roma "La Sapienza", esplicitando che "il rispetto ed il soddisfacimento dei requisiti acustici passivi, devono essere applicate anche in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali (solai, coperture, pareti divisorie, ecc.) e/o delle chiusure esterne dell’edificio (esclusa la sola tinteggiatura delle facciate), oppure la suddivisione di unità immobiliari interne all’edificio, cioè in definitiva tutti gli interventi di ristrutturazione che interessino le parti dell’edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, come desumibile dal decreto stesso.” [Leggi il commento di L. Barbaresi o scarica il parere dal sito AIA]
– Francesca Di Nocco: La nuova normativa ISO 12354 per la previsione dell’isolamento acustico degli edifici – The new ISO 12354 for the estimation of acoustic performance of buildings, Rivista Italiana di Acustica 41/1-2 (2017)
Linee Guida:
– GUIDA ANIT Requisiti acustici passivi e classificazione acustica degli edifici (aggiornata a maggio 2017)
– Linee guida per l'effettuazione dei controlli e FAQ della Regione Toscana
Normativa regionale:
– LOMBARDIA
D.D.S. n.2018 del 19.02.2020 – aggiornamento della “modulistica edilizia unificata e standardizzata”
– obbliga a indicare se l’intervento edilizio è soggetto o meno all’osservanza dei requisiti acustici passivi;
– in caso positivo il Progettista o il Direttore dei Lavori o il Tecnico Competente in Acustica devono allegare una “Attestazione di conformità”;
– obbliga ad attestare la conformità delle opere al progetto.L.R. n.11/2020: Legge di semplificazione 2020
– introduce alcune variazioni alla L.R.13/2001 in particolare modificando l’art.7 “Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne” con la cancellazione di ogni riferimento alla “fase sperimentale” e la specifica “con deliberazione della Giunta regionale sono adottate linee guida, […] per promuovere l’applicazione uniforme delle attività di verifica del rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne”. Ora la legge regionale di fatto indica che i progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica, che attesti il rispetto dei requisiti acustici del DPCM 5-12-1997. (fonte ANIT)
– TOSCANA
Delibera di Giunta Regionale n.1018 del 25-09-2017 "Linee guida per l'effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici" e modulistica collegata
– ALTRE REGIONI
In costruzione... Si veda anche al sito ANIT