Finalmente la Norma UNI 11683:2017 – Attività professionali non regolamentate - Fisico professionista - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza – è stata pubblicata ed è entrata in vigore il 7 settembre 2017.



Fonte: ANFeA News n. 31

 

26 settembre 2017
 
Cari colleghi,
finalmente la Norma UNI 11683:2017Attività professionali non regolamentate - Fisico professionista - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza – è stata pubblicata ed è entrata in vigore il 7 settembre 2017.
      Ai sensi della legge 4/2013 di regolamentazione delle professioni non organizzate in Ordini e Collegi, la Norma definisce principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato dell'attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
 
Il testo della Norma è acquisibile sul portale UNI. Un estratto di essa è consultabile qui.
 
Sono definiti i requisiti relativi alle attività del Fisico professionista, ossia della figura che svolge attività di ricerca, consulenza, formazione e aggiornamento nell’ambito delle discipline fisiche e delle loro applicazioni nei settori dell’industria, dell’economia, dell’ambiente, della biologia, della medicina, dei beni culturali e della pubblica amministrazione, sviluppando teorie, modelli, metodi di calcolo, strumentazione e metodologie di misura.
La figura professionale è articolata in due livelli: Fisico Professionista Magistrale (FPM) e Fisico Professionista Junior (FPJ), corrispondenti ai due livelli del titolo di studio (laurea magistrale e laurea). Per tenere conto dei numerosi e differenti ambiti nei quali si svolge l’attività professionale, il più alto dei due livelli (Fisico Professionista Magistrale) è stato articolato in quattro profili specialistici:
A. Fisica per l’innovazione nella produzione di beni e servizi
B. Fisica per Risorse naturali, Terra e Spazio
C. Fisica per Ambiente, Territorio e Beni culturali
D. Fisica per Medicina e Biologia.
 
La norma si prefigge lo scopo di:
1.      definire la figura del Fisico professionista e i requisiti che ne qualificano le attività professionali nelle diverse articolazioni;
2.      definire i livelli di formazione e aggiornamento per l’espletamento della professione;
3.      conferire ai professionisti il riconoscimento professionale e una precisa collocazione tra le libere professioni;
4.      garantire l’utenza contro l’asimmetria informativa che potrebbe non consentire la corretta valutazione della qualità della prestazione;
5.      fornire all’utenza un riferimento ai fini dell’attestazione del professionista, comprese le indicazioni inerenti gli aspetti etici e deontologici applicabili;
6.      fornire linee guida ai fini della valutazione del singolo professionista ai fini della relativa qualifica.
 
            Con questo evento si conclude la prima fase delle attività di ANFeA dedicate al riconoscimento della Professione di Fisico ai sensi della Legge 4/2013.
 
            Inizia ora una seconda fase di attività necessaria per rendere efficienti ed efficaci i servizi da fornire ai soci, ma indirettamente a tutti i Fisici professionisti che lo desiderino.
 
            ANFeA, essendo al momento l'unica Associazione professionale di riferimento per la professione di Fisico iscritta nell'apposito Elenco del  Ministero  dello Sviluppo economico previsto dalla Legge 4/2013, può svolgere le funzioni, affidate agli Ordini per le professioni ordinistiche, di:
– gestione, con procedure certificate ISO 9001, dell'Elenco professionale avente caratteristiche conformi alla legge 4/2013 e ai contenuti della Norma UNI 11683:2017;
– valutazione delle iscrizioni nell'EP;
– promozione e verifica dell'Aggiornamento Professionale Continuo;
– rilascio delle attestazione della qualità dei servizi;
– sostegno agli organismi di certificazione (accreditati ACCREDIA) per il rilascio, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, del certificato di conformità alla norma tecnica UNI.
 
            Desidero rivolgere in invito a quanti sono sensibili alla problematica a partecipare alle iniziative che saranno proposte e a considerare che finalmente esiste un Elenco dei Fisici professionisti. Vi preannuncio che ANFeA intende promuovere un nuovo Incontro,  a distanza di 5 anni dagli “Stati Generali 1 - Professione Fisico. Una Norma UNI per la qualificazione della professione” svoltosi il 14 dicembre 2012, con l’obiettivo è di presentare in maniera organica le caratteristiche della nostra professione, diffondere, a monte e a valle del periodo di formazione universitaria, le nuove opportunità di lavoro che si aprono per il Fisici professionisti e concordare con tutti gli attori coinvolti le azioni future.
           
In calce è riportato un riassunto dei contenuti rilevanti della L. 4/2013.
 
Cordiali saluti
Antonio D'Onofrio
Presidente ANFeA
 


CONTENUTI RILEVANTI DELLA L. 4/2013
 
-        Per professione non organizzate in ordini o collegi si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative.
-        Coloro che esercitano la professione  possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con  il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
-        Le associazioni professionali promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
-        Ai professionisti  , non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale
-        Il Ministero dello Sviluppo Economico svolge il ruolo di promotore dell’informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti e il ruolo di controllo sulla corretta attuazione delle disposizioni della legge. A tal fine, il MiSE pubblica su Internet  l’Elenco delle associazioni che dichiarano di possedere le caratteristiche fissate dalla legge e per le quali  il Ministero ha concluso con successo l’iter di verifica del rispetto della norma di legge e degli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero.
-        L’Elenco ha una finalità informativa sulle associazioni  e di conseguenza sulle attività professionali esercitate nel rispetto della L. 4/2013.
-        Le associazioni che vogliono rilasciare ai propri soci l’Attestato di qualità in merito:
a)      alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
b)      ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
c)      agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
d)     alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;
e)      all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f)       all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
devono essere iscritte nell’Elenco del MiSE
-        L’iscrizione delle Associazioni nell’Elenco del MiSE è richiesto dalla legge per il rilascio dell’Attestato di qualità e quindi il suo possesso può (o deve n.d.r) essere utilizzato come garanzia  per le attività dei professionisti associativi soprattutto da parte della committenza pubblica in sede di gara o altra forma di trattativa.
-        La legge chiarisce che possono svolgere attività professionale anche i professionisti non iscritti ad alcuna associazione. E’ evidente peraltro che le attività professionali sono quelle definite dalle associazioni iscritte nell’Elenco MiSE e/o dalla norma UNI.
-        La Norma UNI individua i requisiti, le competenze, e le modalità di esercizio che costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della professione.